STATUTO e ATTO COSTITUTIVO

 

 

 

 

 

STATUTO

A – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA.

Articolo 1

E’ costituta l’Associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Cuori Neroazzurri“.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Milano (MI), Via Trenno, n.41, e sede amministrativa in Trezzano sul Naviglio (MI), via L. Da Vinci, n. 97.

Articolo 3

L’Associazione ha per oggetto la sensibilizzazione dei valori etici sportivi nel mondo del calcio nazionale ed internazionale. L’Associazione unicamente al fine del conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, consentite dalla legge.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

 

B – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI.

Articolo 1

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze  di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti e fondazioni.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 2

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il mese di marzo dell’anno successivo.

E’ vietato all’Assemblea distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

C – ASSOCIATI.

Articolo 1)

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dallo stesso Consiglio.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 2

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione: la indegnità verrà sancita dalla assemblea degli associati.

 

D – AMMINISTRAZIONE

Articolo 1)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissione o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 2

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbiano provveduto l’Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 3

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

Articolo 4

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ad alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 5

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

E – COMITATI

Articolo 1)

I Comitati Consultivi hanno una funzione consultiva e decisionale sulle materie a loro attribuite dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla costituzione di detti Comitati senza limite quantitativo in ragione delle caratteristiche dei partecipanti alle diverse iniziative dell’Associazione.

Articolo 3

I Componenti dei Comitati Consultivi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione redigerà uno specifico regolamento per disciplinare la composizione, la durata e il funzionamento dei suddetti Comitati.

 

F – ASSEMBLEE

Articolo 1)

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza almeno quindici giorni prima di quello fissato per adunanza stessa. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.

L’Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

Articolo 2

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina del Consiglio, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei domandato per legge o per statuto.

Articolo 3

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se l’associato rappresentante è membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Articolo 4

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in sua mancanza dal Vicepresidente del Consiglio; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 5

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

 

G – SCIOGLIMENTO

Articolo 1)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dell’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 2

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

 

Per allegato:

F.to VERGANI STEFANO AUGUSTO

” BELLONI ELISABETTA

” SANTA PICCIOLO NOTAIO

Copia realizzata con sistema elettronico conforme all’originale conservato fra i miei atti, consta di n. 5 facciate.

Tutti i fogli sono muniti delle prescritte firme.

Milano, 10 novembre 2006

 


ATTO COSTITUTIVO

Visualizza l’Atto Costitutivo dell’Associazione Cuori NeroAzzurri


CODICE FISCALE   97449660154

Certificato di Attribuzione del Numero di Codice Fiscale